azione di responsabilita contro amministratori

L’azione di responsabilità è uno strumento giuridico a disposizione di soci, società e creditori sociali che consente di far accertare in giudizio gli illeciti e gli inadempimenti ai doveri, imposti per legge o per statuto, commessi da amministratori e sindaci di società di capitali e società cooperative.

Soggetti nei confronti dei quali può essere proposta un’azione di responsabilità

L’azione di responsabilità può essere proposta contro:

  • i membri degli organi di amministrazione:
    • nel sistema tradizionale e nel sistema monistico, i membri del consiglio di amministrazione (o l’amministratore unico);
    • nel sistema dualistico, i membri del consiglio di gestione;
  • i membri degli organi di controllo:
    • nel sistema tradizionale, i membri del collegio sindacale (o il sindaco unico);
    • nel sistema monistico, i membri del comitato per il controllo sulla gestione;
    • nel sistema dualistico, i membri del consiglio di sorveglianza;
  • gli organi delle procedure concorsuali:
    • nel fallimento, il curatore fallimentare;
    • nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore;
    • nell’amministrazione straordinaria, il commissario straordinario.

Un’ulteriore forma di azione di responsabilità è prevista contro la società o l’ente che esercita l’attività di “direzione e coordinamento” su un’altra società.

Era inoltre prevista un’azione di responsabilità nei confronti dei soggetti incaricati del controllo contabile ex art. 2409-sexies, abrogato dall’art. 15, d.lgs. 39/2010.

Chi può esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori

L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata sia dai soci della società (ex art. 2393-bis Codice Civile), sia dalla società stessa (ex art. 2393 Codice Civile, su delibera dell’assemblea o del collegio sindacale), sia dai creditori sociali e in generale da tutti gli organi delle procedure concorsuali, ovvero: curatore fallimentare nel fallimento, commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa, commissario straordinario nell’amministrazione straordinaria (art. 2394 –bis Codice Civile).

Esiste infine anche la possibilità che tale azione venga esercitata nei confronti dei direttori generali in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società (cfr. art. 2396 Codice Civile).

Azione di responsabilità esercitata dalla società

Se l’azione di responsabilità è esercitata dalla società, devono sussistere i seguenti requisiti:

  • deliberazione dell’assemblea, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l’assemblea ordinaria (art. 2393, comma 1, Codice Civile);
  • deliberazione del collegio sindacale, del comitato di controllo sulla gestione o del consiglio di sorveglianza, assunta con le maggioranze previste (cfr. art. 2409-decies, comma 1).

La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori (art. 2393, comma 5, Codice Civile).

L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni e, dunque, deve essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

Azione proposta dai soci

La riforma del diritto societario ha stabilito che, in tutte le società di capitali, l’azione di responsabilità contro gli amministratori possa essere esercitata anche dal socio di minoranza, e ciò al fine di superare l’eventuale inerzia della maggioranza o del gruppo di comando (articolo 2393-bis del Codice Civile).

Tuttavia, al fine di evitare azioni giudiziarie pretestuose o ricattatorie contro gli amministratori, l’esercizio dell’azione di responsabilità può essere avviata solo da soci o azionisti che risultino titolari di una percentuale significativa, per quanto minoritaria, del capitale sociale.

Nel dettaglio, l’art. 2393-bis, comma 1 e 2, del Codice Civile, stabilisce che i soci che assumano l’iniziativa dell’azione debbano rappresentare:

  • nelle società non quotate, dai soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo;
  • nelle società quotate, dai soci che rappresentino il 2,5% del capitale sociale, o la minore misura prevista nello statuto.

Azione proposta dai creditori sociali

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Nei casi in cui il patrimonio sociale di una società risulti insufficiente per far fronte ai propri debiti, è previsto che l’azione di responsabilità contro gli amministratori possa essere proposta anche dai creditori della società stessa, qualora vi sia un fondato rischio di non poter recuperare il proprio credito.

L’azione di responsabilità esercitata ai sensi dell’art. 2394 Codice Civilenei contronfi dell’amministratore di una società dai creditori sociali è un’azione surrogatoria tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale, diminuito dall’inosservanza degli obblighi facenti capo agli amministratori e che, come tale, non presuppone una responsabilità diretta di detto amministratore verso i creditori sociali ma una responsabilità dello stesso verso la società.

Azioni di responsabilità promosse dagli organi delle procedure concorsuali

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria (art. 2393-bis, comma 1 e 2) le azioni di responsabilità contro gli amministratori spettano, rispettivamente, al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario:

  • Le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori sono esercitati dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori (art. 146 legge fall.);
  • L’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa in liquidazione è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione (art. 206 legge fall.);
  • in quanto compatibili (ex art. 36, d.lgs. 270/1999), all’azione promossa dal commissario straordinario si applicano le disposizioni previste per la liquidazione coatta amministrativa. Vi sono inoltre norme speciali per l’amministrazione straordinaria degli Istituti di credito (art. 72, comma 5, TUB).

Azione individuale del socio e del terzo

Le disposizioni che regolano l’azione di responsabilità contro gli amministratori non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo, quando essi siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori (art. 2395 Codice Civile,). L’azione deve essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

I soci hanno due ulteriori strumenti per far valere i loro diritti: la denunzia al collegio sindacale e la denunzia al tribunale:

  • Ciascun socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea (art. 2408 Codice Civile). Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino il 5% del capitale sociale, o il 2% nelle società quotate (ma lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione). Il collegio deve altresì convocare l’assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
  • Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il 10% del capitale sociale o, nelle società quotate, il 5% del capitale sociale (o comunque la minor percentuale prevista dallo statuto), possono denunziare i fatti al tribunale (art. 2409 Codice Civile).

Azione promossa dal commissario giudiziario

Tra i soggetti legittimati a proporre l’azione di responsabilità rientra anche l’Amministratore giudiziario. Nel corso di un procedimento penale, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico ministero, può infatti disporre il sequestro preventivo, tra l’altro, di aziende, azioni e quote sociali. Al fine di assicurare la custodia, la conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati, il Giudice procede alla nomina di un Amministratore giudiziario per assicurare la continuità del ciclo produttivo e dei livelli occupazionali.

Egli può valutare opportuno, previa autorizzazione del Giudice, avviare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Motivazione per l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori

L’azione di responsabilità promossa contro amministratori e organo di controllo ha, come è evidente, l’obiettivo di portare alla reintegrazione del patrimonio sociale in seguito a un danno economico causato dalla mala gestio loro imputabile. Rappresenta una possibilità per soci, società e terzi, di vedere risarcito il danno subìto.