concorrenza parassitaria sleale

La concorrenza parassitaria è una forma di concorrenza sleale che si verifica quando un imprenditore segue sistematicamente le orme di un imprenditore concorrente, imitandolo (e violandone la proprietà intellettuale), al fine di ottenere un beneficio economico.

Per ritenersi tale è tuttavia necessario che i soggetti coinvolti operino in un mercato nel quale sussista tra essi un rapporto di concorrenzialità.

Come si configura la concorrenza parassitaria

Gli atti di concorrenza sleale si configurano, in via generale, in presenza dei seguenti comportamenti (cfr. art. 2598 Cod. Civ.):

  • usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri;
  • imitare servilmente i prodotti di un concorrente o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
  • diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, e/o si appropriarsi di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
  • avvalersi, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

L’imitazione è da considerarsi illecita, configurandosi in concorrenza sleale parassitaria, se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (concorrenza sleale diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (concorrenza sleale sincronica).

Per breve distanza di tempo si intende un arco temporale che copra il periodo durante il quale l’ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dal pubblico dei clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.

Questo termine temporale dipende dal fatto che nel nostro ordinamento la creatività è tutelata solo per un tempo determinato, ovvero fino a quando può considerarsi originale, e decade quando l’originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commercializzare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di tutti quanti operano nel settore, essendosi così ammortizzato (almeno secondo l’id quod plerumque accidit, come ricorda la Suprema Corte di Cassazione) da parte del primitivo imprenditore il capitale impiegato nello sforzo creativo.

L’imitazione di un’attività che, originale nel suo nascere e nel suo formarsi, si è poi generalizzata e spersonalizzata, non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Come tutelarsi in caso di concorrenza parassitaria

La tutela nei confronti della concorrenza parassitaria è essenziale per l’impresa al fine di tutelare il diritto di intraprende una strategia commerciale esclusiva, impedendo ai concorrenti qualunque utilizzo non autorizzato e sleale del suo patrimonio di conoscenze ed esperienze.

Per quanto riguarda gli strumenti di tutela previsti dal nostro ordinamento, qualora si tratta di concorrenza sleale per agganciamento si potrà far ricorso alle misure, anche cautelari, previste dagli articoli 670 e 700 Cod. Proc. Civ. (sequestro giudiziario; inibitoria e altri provvedimenti d’urgenza) e dagli articoli 2599 e 2600 del Codice Civile (inibitoria; risarcimento del danno; pubblicazione della sentenza).

Qualora vi sia, ad esempio, anche una lesione dei diritti su marchi e modelli, si potrà accedere a tutte le misure specificamente previste dal Codice della Proprietà Industriale.

La concorrenza parassitaria nel settore Moda

La concorrenza parassitaria è un problema particolarmente sentito nel settore del fashion poiché il modello e il disegno di un prodotto possono essere imitati e riprodotti con molta facilità, a basso costo, con l’obiettivo di sfruttare il successo e l’immagine di un concorrente.

È invero piuttosto frequente riscontrare, nel mondo della Moda, l’utilizzo di pratiche scorrette che, facendo leva sulla fama e sulla diffusione di determinati brand, attuano , in certi casi in modo sistematico, la riproduzione di prodotti altrui, talvolta apportando piccole differenze (magari impercettibili) nel tentativo di superare i limiti previsti dalla normativa vigente.

A certe condizioni, può risultare opportuno proteggere preventivamente i disegni e modelli mediante la registrazione prevista dall’art. 31 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale. Ciò conferisce all’azienda una tutela rafforzata dei prodotti immessi sul mercato per la durata di 5 anni (rinnovabili fino ad un massimo di 25 anni).