Contraffazione del marchio

Capita più spesso di quanto immagini di trovare nei mercatini, nelle fiere allestite alle feste di paese e, a volte, persino negli shop on line borse e orologi di marchi contraffatti. A volte il fake è palese, ma altre volte i pezzi ‘copiati’ sono fatti così bene che solo un occhio veramente esperto può accorgersi della contraffazione. Per questo, anche tu potresti essere incappato nell’acquisto di uno di questi capi: vuoi perché inconsapevole del fatto che la griffe non fosse originale; vuoi perché, magari, ti sei lasciato allettare dal prezzo molto conveniente. Ma hai commesso un reato nell’acquistare un prodotto contraffatto? E soprattutto: cos’è davvero la contraffazione e quali sono i criteri di valutazione?

Contraffazione marchio

Il significato di contraffazione è presto detto. Secondo l’UIBM, ovvero l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, “contraffare” significa riprodurre qualcosa in modo tale che venga scambiato per l’originale (cfr. la guida operativa del 2011 sul sistema della proprietà industriale in Italia). La contraffazione si verifica infatti non tanto sulla base di una copia conforme del marchio o del nome di un’azienda già esistente, quanto piuttosto tenendo conto dell’impressione complessiva che ha il consumatore medio vedendo quel marchio: il consumatore, infatti, non si sofferma a fare un’analisi ragionata del prodotto “elemento per elemento”; è dunque facile trarlo in inganno, riguardo la reale provenienza dei prodotti, giocando sul suo giudizio “sintetico” davanti a un logo simile all’originale per colori, forme e fonetica.

Ma come identificare la contraffazione? Per fiutare l’imbroglio è sufficiente prestare attenzione ad alcuni semplici indizi. Il primo, ovviamente, è il prezzo: un divario eccessivo tra il prezzo di mercato e quello offerto può essere indice di una probabile contraffazione. Anche il luogo in cui acquisti è importante: meglio optare per canali ufficiali e store autorizzati, piuttosto che lasciarsi tentare dai commercianti agli angoli delle strade e dal porta a porta. Attenzione anche agli shop on line: sei  sicuro che quel sito sia affidabile? Un modo per capirlo c’è: di solito i rivenditori autorizzati vendono prodotti coperti da garanzia.  Il marchio CE, che assicura la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, è un altro indice da considerare: quello ‘originale’, presenta una maggiore spaziatura tra la “C” e la “E”, lo spazio pari ad un’altra C rovesciata. Infine è opportuno leggere le etichette, che devono essere chiare, facilmente leggibili e in italiano e, soprattutto, non devono riportare errori ortografici. Un’accortezza in più? Assicurati che il packaging non sia manomesso, rovinato, usurato o non sigillato.

Violazione della proprietà intellettuale

Per meglio comprendere il tema della contraffazione è importante focalizzarsi per un momento sul concetto di proprietà intellettuale, ovvero quel complesso di norme e principi giuridici che mira a tutelare i frutti dell’inventiva e dell’ingegno umano. Essa si suddivide idealmente in proprietà industriale, vale a dire marchio di fabbrica, brevetto, disegno e modello industriale, e diritto d’autore, che comprende opere letterarie e artistiche, musica, software e banche dati, immagini in movimento e fotografie. In caso di violazione dei diritti di privativa, consapevole o colposa che sia, il titolare può chiedere il risarcimento danni tenendo conto anche del mancato guadagno subìto per via della contraffazione.

Depositare un brevetto è importante perché consente al titolare di proteggere i propri investimenti nel campo della ricerca e dell’innovazione, eventualmente anche acquisendo nuove risorse dal suo sfruttamento economico. La registrazione del marchio riconosce il diritto di utilizzare in modo esclusivo segni distintivi su prodotti e/o servizi, rispetto a segni identici o simili e/o a prodotti identici o affini, anche al fine di evitare problemi di confusione nel pubblico.

In  casi di contraffazione, il titolare del brevetto o del marchio ha la possibilità di far valere i suoi diritti scegliendo l’azione ritenuta più idonea da intraprendere in quel momento, dalla semplice lettera di diffida al provvedimento cautelare d’urgenza, fino al procedimento giudiziario per ottenere il risarcimento dei danni.

Reato di concorrenza sleale

A volte i prodotti contraffatti sono copie perfette (o quasi) degli originali. Com’è possibile? Semplice: spesso chi realizza abiti e prodotti contraffatti lo fa utilizzando gli stessi modelli su cui sono costruiti gli originali. La differenza più evidente, a questo punto, è il prezzo. Non di rado i prodotti originali delle grandi marche sono molto costosi, anche perché di alta qualità e ottime fattezze, a differenza dei capi contraffatti che si trovano a buon mercato perché, di solito, realizzati con materiali scadenti o addirittura pericolosi. Certo è che il prezzo può stuzzicare il desiderio del grande pubblico a non lasciarsi sfuggire l’apparente affare.

Chi compie atti di contraffazione o di alterazione di diritti di proprietà industriale, ovvero utilizza marchi, segni distintivi, disegni e modelli, brevetti e modelli di utilità alterati o contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

È bene considerare, tuttavia, che il mercato ‘nero’ non mette a rischio solo i venditori. Anche acquistare merce contraffatta può configurare un illecito.

Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 8 giugno 2012, n. 22225) ha affermato che “L’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell’illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, e non di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di specialità desumibile, oltre che dall’avvenuta eliminazione della clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca reato”, dalla precisa individuazione del soggetto agente e dell’oggetto della condotta nonché dalla rinuncia legislativa alla formula “senza averne accertata la legittima provenienza”, il cui venir meno consente di ammettere indifferentemente dolo o colpa”.

Sicuri di voler rischiare?