cyberbullismo

Il termine cyberbullismo deriva dalla trasposizione in rete del bullismo, ovvero quell’insieme di attacchi continui, ripetuti, offensivi e sistematici, attuati da uno o più soggetti verso un altro soggetto per mezzo degli strumenti messi a disposizione dalla rete, o internet.

Bullismo e cyberbullismo

Il bullismo è costituito da una serie di reiterate aggressioni, insulti, minacce o azioni violente, perpetrate volontariamente da uno o più soggetti (prevaricatori) a danno di soggetti più deboli, perché ritenuti diversi, o per aspetto fisico, carattere, orientamento sessuale o politico (ma la casistica evidenzia svariate motivazioni).

Quando queste azioni vengono realizzate utilizzando media digitali, rete internet (social network) o smartphone (messaggi), il bullismo diventa cyberbullismo.

L’art. 1 comma 2 della Legge 29 maggio 2017 n. 71 definisce il cyberbullismo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Le differenze principali tra bullismo e cyberbullismo

  • Difficoltà di reperibilità del fatto: essendo realizzato tramite sms, messaggistica istantanea, email, oppure nell’ambito di forum/gruppi di discussione privati, non sempre è possibile intervenire efficacemente e porvi rimedio;
  • Indebolimento delle remore etiche: le modalità di realizzazione sopra indicate, in uno con la possibilità di interpretare “un’altra persona, un altro ruolo” online, allentano i freni inibitori, agevolando comportamenti aggressivi che non verrebbero adottati nella vita reale;
  • Assenza di limiti spaziotemporali: mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici (frequentemente in contesto scolastico), il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega allo strumento elettronico utilizzato dal cyberbullo (WhatsApp, Facebook, Twitter, blog, ecc.).

A causa di queste caratteristiche di “esclusività”, il cyberbullismo è esponenzialmente più dannoso del bullismo tradizionale, perché la vittima rimane esposta pubblicamente per un tempo indefinito e praticamente senza alcuna possibilità di reagire (basti pensare alle difficoltà di eliminare i contenuti dalla rete che, al contrario, rischiano di diventare virali raggiungendo un sempre maggiore numero di utenti).

Tipi di cyberbullismo

Ci sono vari modi un cui uno o più soggetti prevaricatori possono attaccare la vittima, i più noti sono:

  • Il flaming: ovvero l’invio di messaggi online violenti e volgari (vedi “flame”) mirati a suscitare battaglie verbali in luoghi di discussione online (forum o gruppi);
  • Le molestie (harassment): invio ripetuto e continuo di messaggi con insulti e minacce per ferire o intimorire qualcuno;
  • Denigrazione: diffusione di notizie non corrispondenti al vero diretta a danneggiare la reputazione di terzi (può manifestarsi tramite e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su social network, etc.);
  • Sostituzione di persona (impersonation): assumere l’identità di un’altra persona, per sfruttarne la popolarità o le conoscenze al fine di ottenere un beneficio diretto o indiretto;
  • Inganno (trickery): ottenere la fiducia di qualcuno per poi diffonderne o condividerne con altri le confidenze;
  • Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione;
  • Cyberpersecuzione (“cyberstalking“): molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura;
  • Doxing: diffusione pubblica via internet di dati personali e sensibili.

Come difendersi dal cyberbullismo?

La questione più critica in tema di cyberbullismo è quella relativa agli strumenti di difesa, in quanto può essere estremamente difficoltoso ottenere la rimozione di contenuti dannosi dalle piattaforme digitali.

Nello specifico, quello che si può fare è:

  • Fare un’istanza al social network o al titolare del sito
    • Richiedere la rimozione di un contenuto lesivo pubblicato su un sito, anche se quanto pubblicato non costituisce un reato (o non ancora);
    • la domanda di rimozione può essere fatta anche dal minore di età che abbia compiuto almeno quattordici anni;
    • Il titolare del sito è obbligato a prendere in carico la richiesta entro 24 ore ed a provvedere alla rimozione del contenuto segnalato entro 48 ore.
  • Istanza di rimozione di un link su Google
    • Un tentativo può essere fatto anche tramite Google, chiedendo la rimozione del link ove è presente il contenuto lesivo, in modo che venga rimosso dall’indice del motore di ricerca e non appia più nei risultati di ricerca.
    • Con la richiesta rivolta direttamente a Google si ha possibilità di “de-indicizzare”, ossia cancellare, tali link dall’elenco dei risultati di Google. (la Corte di Giustizia Europea, nel 2014, ha ritenuto Google co-responsabile per il trattamento dei dati di coloro il cui nome è presente sulle pagine web e, in quanto tale, tenuto a cancellarli su richiesta degli interessati “Diritto all’oblio”).
  • Fare ricorso al Garante della Privacy
    • È indispensabile quando l’istanza al titolare di un sito non porta beneficio perché non ottempera nei tempi corretti le azioni di rimozione dei contenuti segnalati oppure perché è difficile indentificarlo/contattarlo;
    • L’istanza deve essere fatta da un soggetto maggiorenne oppure dai genitori del minore interessato;
    • Il Garante provvede a prendere in carico la richiesta entro 48 ore;
    • Tale tutela è attivabile anche quando il minore sia vittima di fatti che non costituiscono reato, come avviene per selfie a contenuto intimo diffusi spontaneamente dal minore e poi sfuggiti al suo controllo.
  • Richiesta di ammonimento al Questore
  • è possibile presentare direttamente al Questore richiesta di ammonimento nei confronti del responsabile senza bisogno di un avvocato, direttamente dall’interessato se maggiorenne o dai genitori del minore;
  • il Questore è tenuto a sentire l’autore dei fatti insieme ad almeno uno dei genitori della vittima;
  • scopo è interrompere la diffusione dei contenuti soprattutto in tutti i casi in cui siano stati veicolati da sistemi di messaggistica veloce (whatsapp) ma non ancora dai social;
  • l’ammonimento non impedisce la successiva proposizione della querela.

Cyberbullismo: le responsabilità

Le azioni hanno delle conseguenze, e la legge 71/2017 (“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”) ha esteso la procedura amministrativa di ammonimento da parte del Questore prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), ai casi di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c’è stata querela o non è stata presentata denuncia.

In tali casi il Questore convoca il minore responsabile di cyberbullismo, unitamente ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale, e lo ammonisce a cessare il proprio comportamento e a tenere una condotta conforme alla legge. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Chi compie atti di cyberbullismo può anche essere responsabile civilmente e penalmente.

Le responsabilità in caso di autore minorenne

Per l’ordinamento italiano, l’imputabilità penale (ovvero la responsabilità personale per i reati commessi), scatta al quattordicesimo anno di età: per procedere penalmente nei confronti di un minore è, pertanto, necessario che quest’ultimo abbia compiuto 14 anni e che al momento del reato fosse in grado di intendere e di volere.

In alcune situazioni la responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo, se compiuti da un minorenne, può ricadere anche su genitori e insegnanti.

In particolare, anche se il minore non ha compiuto i 14 anni e non è, pertanto, imputabile penalmente, i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno causato dal suo comportamento per “culpa in educando”, come previsto dal Codice Civile, salvo che dimostrino di aver fatto tutto il possibile per impedire il fatto accaduto.

La responsabilità degli insegnanti

Secondo l’articolo 2048 del Codice Civile (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori) e l’art. art.61 della L. 312/1980 n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente), i precettori e gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

L’Amministrazione Pubblica si surroga al proprio personale nelle responsabilità civili derivanti nei confronti di terzi.

L’Amministrazione, peraltro, si rivarrà sull’insegnante nel caso di dolo o colpa grave nell’esercizio del dovere di vigilanza sugli alunni loro affidati, salvo che l’insegnante dimostri di non aver potuto impedire il fatto o una situazione accertata di caso fortuito, non prevedibile o non superabile con la normale attenzione e diligenza. Si tiene conto nella valutazione, dell’età e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale, etc.

In caso di scuola privata, i soggetti responsabili saranno l’Istituto scolastico e l’insegnante, in via tra loro solidale.