patti parasociali

Prevenire è meglio che curare, soprattutto quando si tratta di investire tempo, soldi ed energia in una società. Ecco perché, sia che tu voglia fondare una startup con gli amici di una vita, sia che ti stia imbarcando in questa nuova avventura insieme a un gruppo di soci, è fondamentale che tu sappia una cosa: non puoi prescindere dai patti parasociali.

Cosa sono i patti parasociali

Si tratta di un contratto stipulato tra più parti per regolare una serie di rapporti che andranno a regolamentare il comportamento futuro che dovrà essere osservato durante la vita della società. Mettere nero su bianco la divisione dell’assetto e del governo della società garantisce gli equilibri tra le parti e un futuro più roseo dell’attività stessa.

I patti parasociali, diversamente dal contratto di società, costituiscono un regolamento complementare e integrativo rispetto all’atto costitutivo o allo statuto della società. In Italia anche le più piccole realtà societarie se ne avvalgono con lo scopo di tutelare i propri interessi.

Salvare la governance scegliendo la tipologia di accordo più adatta

L’equilibrio di una società lo si stabilisce in fase di governance. È opportuno che siano ben chiari gli orientamenti e le regolamentazioni quando si inizia un’attività economica e imprenditoriale. A tal proposito, è bene considerare che esistono diverse tipologie di Patti Parasociali volti a dare stabilità all’assetto di una start up.

Sindacato di voto

I sindacati di voto sono accordi con i quali i soci concordano preventivamente il modo in cui votare in assemblea. Possono avere carattere occasionale o permanente e si può stabilire che le decisioni dell’azienda dovranno essere prese all’unanimità oppure, più frequentemente, a maggioranza dei soci sindacati.  Questo accordo dà stabilità alla governance della società.  Tuttavia, non sono ritenuti validi i seguenti accordi: il patto che obbliga a non votare l’azione di responsabilità contro gli amministratori che abbiano cagionato danni alla società (Cass. 28.04.2010, n. 10215); il patto che sottrae all’assemblea il potere di revocare gli amministratori; il patto tra soci e amministratori finalizzato a liquidare il patrimonio sociale a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato in favore dei contraenti o di terzi etc. Tra i patti parasociali che rientrano nella categoria del Sindacato di voto rientra anche il Patto di consultazione che svolge una funziona puramente informativa:  i consociati discutono insieme le materie oggetto di voto in una successiva assemblea, senza imporne le modalità di esercizio. I soci, quindi, discutono preventivamente l’orientamento del voto, che – in ogni caso – rimane libero.

Sindacato di blocco

I Patti Parasociali di questa categoria sono fondamentali nella vita di una società poiché impongono regole ben precise sulla circolazione delle azioni e delle quote possedute.  I soci si impegnano a non vendere le proprie azioni o quote, oppure a venderle solo a determinate condizioni, ad esempio rispettando un diritto di prelazione in favore di uno o più soci. In questa categoria di patti parasociali rientra il Patto di non alienazione attraverso cui i soci decidono di non alienare (vendere) la propria partecipazione o di alienarla a terzi esclusivamente con determinate modalità. Se il patto viene violato, il contratto è valido, ma gli altri soci hanno diritto al risarcimento del danno subìto in conseguenza di tale violazione.

Patto di prelazione e Patto di gradimento

Vi sono poi il Patto di prelazione e il Patto di gradimento. Con il patto di prelazione si stabilisce che, in caso di vendita della partecipazione sociale, i soci hanno la precedenza nell’acquisto della stessa; per cui, prima di offrirla a terzi, chi intende vendere è obbligato ad offrirla ai membri della società, alle medesime condizioni contrattuali. Con il patto di gradimento, invece, ciascun socio è obbligato a chiedere – e ottenere – il gradimento, ovvero un’autorizzazione, da parte del soggetto investito di tale potere, per la cessione della propria partecipazione a terzi.

A proposito della vendita delle azioni, esistono clausole di co-vendita che impongono ad alcuni soci scelte obbligate che derivano da decisioni di altri soci. Tra queste citiamo:

  • Clausola tag-along
    E’ definita come diritto di co-vendita. Secondo tale accordo, il socio di maggioranza che intende alienare (vendere) le proprie partecipazioni sarà costretto, su volontà dei soci di minoranza, a garantire l’impegno all’acquisto, da parte del terzo acquirente e alle stesse condizioni economiche, anche delle quote di minoranza. Tale accordo tutela il socio di minoranza, che altrimenti rischierebbe di restare intrappolato nella società dalla quale il socio di riferimento decide di uscire.
  • Clausola drag-along
    Di converso, il patto drag-along, definito come un obbligo di co-vendita, favorisce il socio di maggioranza che, qualora decida di vendere la propria quota della società, può imporre ai soci di minoranza di vendere anche la loro partecipazione. L’utilità di questa clausola emerge soprattutto quando è formulata una proposta di acquisto della totalità delle partecipazioni societarie e vi è il rischio che il socio di minoranza metta in atto comportamenti ostruzionistici rispetto all’operazione.

Sindacato di controllo

Si tratta di specifici accordi di gestione della governance delle società.  I soci  si accordano su come esercitare una influenza dominante sulla società, al fine di condizionarne le scelte economiche e gestionali.
Un esempio è il Patto relativo al finanziamento della società che regola le modalità con le quali alcuni soci si impegnano, a fronte di documentate esigenze di finanziamento, a offrire un prestito alla società, ma può anche regolare i rapporti tra la società e finanziatori non soci, attribuendo a tali finanziatori specifici poteri di controllo sulla gestione del budget sottostante la decisione di concedere risorse alla società stessa.

Particolare attenzione merita il Patto modificativo del regime di responsabilità di alcuni soci:  quando si impegnano a rispondere in misura illimitata (o limitata) delle obbligazioni presenti e future della società. Posto che il regime di responsabilità nei confronti dei terzi è inderogabile, i patti che limitano o esonerano dalla responsabilità illimitata, o dalla solidarietà uno o più soci, sono efficaci nei soli rapporti interni e non possono essere opposti ai creditori sociali.

Se i Patti Parasociali sono il miglior modo per tutelare il proprio investimento, vien da sé che diventa opportuno focalizzare la propria attenzione anche sul Patto relativo agli utili e alle perdite, ovvero quell’accordo che sancisce i criteri di ripartizione tra i soci degli utili e/o delle perdite della società. Strettamente connessi a quest’ultimo sono i Patti di garanzia degli utili con i quali si garantisce la distribuzione di un utile minimo a uno o più soci; è però nullo un eventuale patto con il quale uno o più soci vengono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Forma e durata dei patti parasociali

Ricapitolando, i Patti Parasociali sono accordi presi tra i soci di una società al fine di tutelare il proprio investimento garantendo la stabilità degli assetti proprietari e/o del governo della società:

  1. a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto;
  2. b) pongono limiti al trasferimento e alla circolazione delle azioni o delle quote (sindacati di blocco);
  3. c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio, anche congiunto, di un’influenza dominante sulla governance della società (sindacati di controllo).

Nella prassi è molto frequente che vengano formalizzati mediante semplice scrittura privata che, per ragioni di costi e riservatezza, raramente viene autenticata: solitamente il patto parasociale è stipulato in un unico originale depositato presso un terzo soggetto scelto dalle parti (ad esempio, un avvocato), incaricato di rilasciarne copia su richiesta di ciascuna di esse.

Vista l’influenza che i patti parasociali possono avere all’interno della vita di una società, il codice civile pone alcune regole basilari circa la loro durata: non più di cinque anni, che diventano tre nel caso di società quotate in borsa. Se il patto non prevede un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di tre mesi, così come previsto dall’art. 2341-bis cod. civ.. Anche nei patti in cui esiste un termine di durata (patti a tempo determinato) è però consigliabile prevedere anche un diritto di recesso anticipato, il cui esercizio è correlato alla sussistenza di determinate situazioni oggettive.

Patti parasociali e loro efficacia

I patti parasociali sono contratti di diritto privato, producono effetti solamente tra le parti e hanno efficacia meramente obbligatoria.

Se il socio esprime in assemblea un voto difforme da quanto stabilito nel sindacato di voto, l’eventuale inosservanza dell’accordo non potrà costituire motivo di impugnazione della delibera assembleare assunta in violazione del sindacato di voto. Qualora il socio pattista decida di vendere a terzi, e non agli altri soci, le sue azioni societarie, la vendita non potrà essere considerata nulla: la società dovrà così iscrivere il nominativo del terzo acquirente nel libro dei soci, ma il socio pattista che ha venduto le azioni dovrà risarcire gli altri soci per i danni subìti a causa del suo inadempimento.

Per conferire maggiore “solidità” al patto parasociale, si usa sovente inserire la previsione di una c.d. “penale contrattuale”, ovvero una somma di denaro predeterminata che la parte inadempiente deve corrispondere all’altra parte in caso di violazione dell’accordo, fatto eventualmente salvo il maggior danno.