finanziamento soci

Cos’è il finanziamento soci

Il finanziamento soci è un tema importante del diritto d’impresa, e rappresenta un’opportunità che ha l’azienda per incrementare le proprie risorse finanziarie. Si differenzia dall’aumento di capitale perché è un versamento fuori capitale e perché configura in capo alla società un obbligo di restituzione.




I finanziamenti dei soci sono considerati una voce passiva nel bilancio e vanno iscritti tra i debiti dello Stato Patrimoniale, poiché sono dei debiti della società verso i soci (da restituire con o senza interessi, a seconda del contratto); diversamente, i versamenti in conto capitale sono contabilizzati tra le voci del Patrimonio Netto e rappresentano un capitale di rischio erogato dai soci cui non discende alcun obbligo di restituzione da parte della società.

Come funziona il finanziamento dei soci

Il finanziamento dei soci è un accordo tra i soci e la società, non dipendente dalla quota di partecipazione e liberamente concordabile senza la necessità di una delibera assembleare.

Si perfeziona con un accordo, preferibilmente in forma scritta, che determina modi e tempi di versamento e restituzione delle somme. Possono essere fruttiferi o non fruttiferi.

Finanziamento soci fruttifero

Il finanziamento soci fruttifero è l’equivalente di un prestito (ovvero, di un debito per la società) che deve essere rimborsato con applicazione di un tasso di interesse.

Questa caratteristica lo rende simile a qualsiasi altro finanziamento bancario, dal quale si differenzia però per il tasso di interesse applicato, generalmente più basso rispetto al prestito bancario, e per i tempi e la facilità di erogazione, più adeguato dunque alle esigenze di ottenere rapidamente la necessaria liquidità.

Finanziamento soci infruttifero

Il finanziamento soci infruttifero può coincidere, alternativamente, con un versamento a fondo perso in favore della società oppure con un prestito privo di interessi.

Nel primo caso, il versamento non ha carattere di debito, e va ad aumentare il valore del Patrimonio Netto nello Stato Patrimoniale. Questo potrebbe creare una similitudine con il conferimento di capitale, dal quale però si distingue perché il versamento non porta a un aumento delle quote del capitale sociale e, dunque, non determina la modifica dei patti sociali.

In questo modo, l’azienda acquisisce la liquidità di cui necessità senza avere obbligo di rimborso e senza essere obbligata a cambiare lo statuto per aumento del capitale sociale.

Tuttavia, in caso di liquidazione (e, quindi, di chiusura dell’azienda) questa tipologia di Finanziamento Soci potrebbe essere considerata nella distribuzione dell’attivo ai soci, a patto che vi sia ancora attivo residuo dopo aver pagato i creditori sociali.

Se il finanziamento è invece sotto forma di prestito non oneroso, risulta essere come un qualsiasi debito da rimborsare, ma senza gravare l’azienda di alcun tasso di interesse.

Finanziamento soci nella Srl (Società a responsabilità limitata)

La disciplina delle Srl contenuta nel Codice civile prevede una norma ad hoc per il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci in favore della società.

L’articolo 2467 del Codice civile, recita testualmente: “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.”

La norma individua i criteri di qualificazione dei finanziamenti dei soci ai fini della loro postergazione:

  • l’eccessivo squilibrio tra i debiti della società rispetto al patrimonio netto;
  • l’ipotesi in cui le condizioni finanziarie della società avrebbero richiesto un conferimento.

In entrambi i casi la società si trova in carenza di mezzi rispetto a quanto necessario per il perseguimento degli obiettivi: nel primo caso, la situazione presenta i tratti tipici di un deficit finanziario che potrebbe portare a un vero e proprio stato di crisi della società; nel secondo caso, la situazione in cui versa la società avrebbe dovuto spingere i soci a capitalizzare piuttosto che ad aumentare l’esposizione debitoria ricorrendo a nuovo credito.

Quando il finanziamento dei soci è correlato ad almeno una di queste due ipotesi, il rimborso del finanziamento è postergato rispetto a quello degli altri creditori, e ciò al fine di tutelare i creditori sociali.

Infine, nella Srl il finanziamento è soggetto ai seguenti vincoli: il socio deve essere in possesso di almeno il 2% delle partecipazioni e deve essere iscritto da almeno 3 mesi nel libro soci.

Finanziamento soci nella Srls (Società a responsabilità limitata semplificata)

Il vantaggio principale del finanziamento soci è quello di tenere il capitale sociale nella misura minima prevista per legge. Nel caso delle Srls il capitale minimo è di solo un euro.

Quanto sopra può aver portato in alcuni casi ad abusi, prediligendo il meccanismo del finanziamento a quello del versamento di capitale in società. I finanziamenti, infatti, consentono di aumentare le risorse finanziarie della Società, ma non la responsabilità sociale dei soci, collegata all’aumento di capitale.

Finanziamento soci nella SpA (Società per Azioni)

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Sez. I, 20 giugno 2018, n. 16291) la postergazione del rimborso del finanziamento, prevista specificamente per le Srl, è applicabile anche alle SpA purché, nel caso concreto, vi sia una concettuale identità di posizione del socio della SpA rispetto alla tipica posizione del socio della Srl.

L’identità di posizione può pacificamente affermarsi tutte le volte che l’organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una Srl ai sensi dell’art. 2476 Codice Civile: dunque di informazioni idonee a far apprezzare l’esistenza dell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento della società rispetto al patrimonio netto ovvero la situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento, in ragione delle quali è posta, per i finanziamenti dei soci, la regola di postergazione.

Finanziamento soci nella Snc (Società in nome collettivo)

I meccanismi di finanziamento da parte dei soci di una Snc corrispondono grossomodo a quelli di una Srl, con la differenza che, rispetto alle società di capitali, i soci di una Snc non sono gravati da particolari obblighi relativi a quote di partecipazione o anzianità nell’azienda.

In altre parole, il finanziamento soci all’interno delle Società di persone è sempre possibile.

Aspetti fiscali nel finanziamento soci

Ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 917/86 (TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi) i versamenti dei soci sono considerati debiti della società verso i soci se dai bilanci o dai rendiconti non risulta che il versamento sia stato effettuato ad altro titolo.

Quando invece i versamenti dei soci sono effettuati a titolo di capitale, l’iscrizione in bilancio figura nel Patrimonio Netto della società.

Sotto il profilo fiscale, i versamenti dei soci a titolo di capitale non producono mai interessi attivi per i soci, in quanto il capitale di rischio della società produce reddito imponibile per l’Erario e dividendi per i soci.

Restituzione del finanziamento soci

La restituzione del finanziamento dei soci deve avvenire a scadenze prestabilite a seconda della tipologia di finanziamento.

Se si tratta di finanziamento in conto capitale la restituzione è possibile solo al termine della vita della società. In questo caso, è condizione essenziale per il rimborso del finanziamento avere un bilancio di liquidazione in attivo.

Per quanto riguarda, invece, il finanziamento soci sotto forma di prestito/debito, bisognerà rispettare le scadenze di restituzione indicate nel contratto sottoscritto tra società e soci finanziatori.

Per contrastare situazioni di sotto-capitalizzazione, vige sempre è il principio generale di tutela dei terzi: nel caso in cui il finanziamento sia stato effettuato in un momento in cui era necessaria una dotazione di capitale fisso, la restituzione è subordinata all’avvenuto saldo di tutte le altre passività aziendali. Si verificherà dunque l’ipotesi della già menzionata postergazione: la società non potrà restituire le somme oggetto di finanziamento da parte dei soci anche se negli accordi fosse diversamente stabilito, pena la violazione della norma di legge.

Rinuncia al finanziamento soci

È facoltà del socio finanziatore decidere di rinunciare alla restituzione del finanziamento al fine di rafforzare il patrimonio della società. Tale decisione, essendo in capo ad ogni singolo socio finanziatore, non è riservata all’assemblea.

La rinuncia alla restituzione dei finanziamenti deve essere motivata, ad esempio destinando i versamenti:

  • in conto aumento capitale, inserendoli nella riserva di capitale con vincolo di destinazione in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale è ancora in corso alla data di chiusura del bilancio;
  • in conto futuro aumento di capitale, inserendoli nella riserva con vincolo di destinazione in vista di un futuro aumento di capitale;
  • in conto capitale, riserva che accoglie il valore di nuovi apporti dei soci, pur in assenza di una decisione o della sola intenzione di procedere a futuri aumenti di capitale;
  • a copertura perdite, effettuati pertanto dopo che si sia concretizzata una perdita di esercizio.

A livello contabile la corretta qualificazione della rinuncia alla restituzione del finanziamento è fondamentale in quanto concorre a determinare l’inserimento delle voci nel patrimonio netto, e può determinare delle situazioni di vantaggio o di svantaggio a carico dei soci qualora non abbiano provveduto in modo paritetico rispetto alla partecipazione.

Comunicare la rinuncia alla restituzione del finanziamento

Il socio che intende rinunciare alla restituzione del finanziamento deve informare la società con una comunicazione ufficiale nella quale specifica la tipologia di finanziamento effettuato, la data di sottoscrizione del finanziamento, l’importo e la motivazione per cui intende rinunciare alla restituzione.