Notifica di atti giudiziari attraverso pec

La notificazione degli atti giudiziari

La notifica di atti giudiziari è il procedimento formale con valore legale tramite il quale si porta a conoscenza uno o più destinatari dell’esistenza di un determinato fatto o atto che li riguarda.

La notifica può essere effettuata tramite un ufficiale giudiziario, via posta cartacea da parte di avvocati espressamente autorizzati dal proprio Consiglio dell’Ordine, o a mezzo PEC (posta elettronica certificata).

L’introduzione della tecnologia nella notifica degli atti

Sino al 1994 per notificare atti processuali e stragiudiziali in materia civile e amministrativa l’avvocato doveva avvalersi della necessaria intermediazione dell’Ufficiale Giudiziario.

La legge 53/1994 ha attribuito agli avvocati la facoltà di notificare in proprio, introducendo una parziale liberalizzazione e facilitazione delle notifiche.

Negli anni successivi, grazie anche all’avvento delle nuove tecnologie, la legge in oggetto ha subito ulteriori modifiche.

La prima nel 2011 con la legge 183 che ha introdotto la facoltà dell’avvocato di notificare gli atti giudiziari attraverso PEC, senza necessità di preventiva autorizzazione dal Consiglio dell’Ordine, la seconda nel 2012, con la previsione della possibilità per il difensore di estrarre copie e duplicati informatici degli atti processuali, anche a fini di una successiva notifica, attestandone la conformità agli originali.

Quali atti possono essere notificati tramite PEC

Attualmente è possibile notificare tramite PEC sia documenti informatici creati direttamente in formato elettronico, o estratti da fascicoli telematici, sia copie digitalizzate di atti in formato cartaceo, la cui conformità agli originali deve essere asseverata tramite apposita dichiarazione del difensore.

La modalità della notifica a mezzo PEC

Per procedere alla notifica a mezzo PEC l’avvocato deve munirsi di un documento informatico in formato PDF che contenga l’atto oggetto di notifica, che potrà essere di origine informatica (un atto di citazione, un ricorso, un provvedimento telematico dell’autorità giudiziaria), oppure di origine cartacea e successivamente scansionato. Nel caso di notifica di una copia, bisognerà dichiararne e attestarne la conformità all’originale.

Oltre all’atto da notificare, l’avvocato dovrà allegare un ulteriore documento (sempre in formato PDF ed  essenzialmente “nativo digitale”) che includa la c.d. relazione di notificazione (o relata di notifica), il cui contenuto è indicato dall’art. 3bis, comma 5, della legge 53/1994. Tale documento sarà senz’altro firmato digitalmente dall’avvocato.

La relazione di notificazione

La relazione di notificazione, o relata di notifica, dovrà contenere oltre al nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante e della parte che ha conferito la procura alle liti, anche i dati identificativi del destinatario, il suo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e l’indicazione dell’elenco pubblico da cui il predetto indirizzo è stato estratto.

Per le notifiche effettuate in relazione a un procedimento o una causa, la legge impone anche l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione, del numero e anno di ruolo. Qualora l’atto da notificare sia costituito da un documento estratto in copia dal fascicolo telematico, la relata dovrà contenere il nome del file, una sintetica descrizione dell’atto e l’attestazione di conformità dello stesso all’originale. Se estratto come duplicato informatico, andrà semplicemente dichiarato tale.

Firma elettronica, differenza tra CAdES e PAdES

Per lungo tempo si è discusso in merito a quale delle due tipologie di firma telematica esistenti, PAdES e la CAdES, garantisse la validazione del documento.

Inizialmente veniva ritenuta più sicura la firma CAdES poiché il suo utilizzo prevede la creazione di un nuovo file con estensione .p7m che di fatto era un “archivio” generato dal software che appone sugli atti oggetto di notifica la firma digitale.

Al contrario, la firma PAdES era ritenuta meno sicura in quanto apposta direttamente su un documento in formato PDF non alterandone la natura tecnica.

Attualmente entrambe le firme sono accettate a seguito della sentenza n. 10266 del 27 aprile 2018 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che ha riconosciuto pari valore a entrambi i metodi di firma.

A livello di interazione pratica la firma PAdES è più versatile, in quanto ogni computer può leggere un file in formato PDF, mentre un documento in formato .p7m per essere letto necessita di un ulteriore programma che ne decodifichi il contenuto (estraendone l’archivio).

Errori nella notifica a mezzo PEC ed eventuali sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 53 del 1994, la notifica può essere ritenuta nulla.

Tuttavia, la nullità non può essere dichiarata nel caso in cui l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, ovverosia, sia venuto a conoscenza del destinatario, come precisato dalla Suprema Corte con la sentenza 7665/2016, che ha ritenuto applicabile l’art. 156 del codice di rito anche alle notificazioni.

Con la medesima sentenza la Corte ha altresì precisato che l’eccezione di nullità per inosservanza di forme è inammissibile nel caso in cui non vengano prospettate anche le “ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale”.

La pronuncia segna un importante passo in avanti nello svincolare il PCT (Processo Civile Telematico) e le notifiche telematiche dal rispetto di formalismi fini a se stessi che impediscano al “nuovo” processo di realizzare la funzione per la tutela sostanziale dei diritti, in ossequio all’art. 111 della Costituzione.

Alla luce della richiamata decisione, pertanto, è opportuno che gli operatori del diritto in sede di soluzione di problematiche telematiche ricorrano a un’esegesi costituzionalmente orientata dell’art. 11 della legge 53/1994 per limitare la sanzione della nullità alle sole ipotesi in cui la notifica non abbia in alcun modo raggiunto il proprio scopo.