startup innovative

Le startup innovative sono imprese giovani e ad alto contenuto tecnologico, che presentano forti potenzialità di crescita. Al fine di sostenere questo tipo di imprese, è stato adottato il D.L. 179/2012, che ha introdotto, nell’ordinamento italiano, delle specifiche misure a sostegno della nascita e della crescita delle startup innovative. L’obiettivo del legislatore era quello di contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, maggiormente favorevole all’innovazione tecnologica, tale da attrarre talenti e capitali esteri in Italia.

Requisiti delle startup innovative

L’art. 25 del D.L. 179/2012 elenca i requisiti che un’impresa deve possedere per essere qualificata come startup innovativa. In particolare deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
  • è costituita e svolge attività da non più di sessanta mesi;
  • è residente in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia la sede principale e produttiva in Italia;
  • il valore della produzione annua, dal secondo anno di attività, è inferiore a cinque milioni di euro;
  • non distribuisce utili;
  • ha come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

In aggiunta a queste prime necessarie caratteristiche, si può parlare di startup innovativa solo in presenza di un altro tra i seguenti ulteriori requisiti, tra loro alternativi:

  • sostiene spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
  • impiega personale altamente qualificato, con almeno un terzo di dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno due terzi con laurea magistrale;
  • è titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o di un software registrato, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Una startup innovativa, se permangono i requisiti essenziali, può essere mantenuta fino a cinque anni dalla data di costituzione.

Vantaggi e agevolazioni fiscali nelle startup innovative

Al fine di incentivarne la creazione, le startup innovative godono di diversi vantaggi e agevolazioni. In primo luogo, in sede di iscrizione, le startup innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, che sarebbero normalmente da effettuare presso il Registro delle Imprese. Allo stesso modo, non è dovuto il pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio. Sono esclusi dall’agevolazione, tuttavia, gli adempimenti non riguardanti la funzione di pubblicità legale del Registro delle Imprese, come il versamento dell’imposta di bollo per i libri sociali.

Un ulteriore esonero per le startup innovative riguarda l’obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA superiori a 5.000 euro, che comporta un notevole beneficio in termini di liquidità.

Un’importante sgravio fiscale è previsto per le persone fisiche con la detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di un milione di euro; per le persone giuridiche che decidono di investire in una startup innovativa come deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (tale incentivo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) è stato autorizzato dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2025).

A favore delle sole persone fisiche, il Decreto Rilancio, adottato nel 2020 per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto un’agevolazione de minimis (prevista dal Regolamento UE 1407/2013), pari al 50% delle somme investite, alternativa rispetto a quella ordinaria sopra richiamata. Per gli investimenti effettuati in startup innovative, l’investimento agevolabile ammonta a un massimo di 100 mila euro per ciascun periodo di imposta. Inoltre, la detrazione è soggetta alla soglia del regime europeo degli aiuti de minimis, che limita gli aiuti di stato in ogni Paese dell’Ue per non distorcere il regime di libera concorrenza: la startup beneficiaria potrà usufruire al massimo di 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

In caso di successo, le startup innovative, che continuano a caratterizzarsi per una forte componente di innovazione, possono trasformarsi in PMI innovative. La trasformazione avviene passando direttamente dalla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup a quella delle PMI innovative, continuando a mantenere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi senza perdere il diritto ai benefici disponibili. La maggior parte delle misure adottate per le startup innovative è prevista, infatti, anche per le PMI: così facendo il legislatore ha esteso il proprio intervento a tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità. Tra le misure previste anche per le PMI, seppur con qualche differenza, rientra quella dell’accesso ai Fondi di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie su prestiti bancari. La garanzia, concessa in forma automatica, prioritaria e gratuita, arriva a coprire fino all’80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative, fino a un massimo di 5 milioni di euro.

Le startup innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale, come le stock option e gli schemi di work for equity. Il reddito che deriva dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.

Tra le altre agevolazioni previste per le startup innovative vanno segnalate:

  • le deroghe alla disciplina ordinaria delle società per le sole s.r.l., alle quali è consentito:

(i) creare categorie di quote dotate di particolari diritti, (ii) effettuare operazioni sulle proprie quote, (iii) emettere strumenti finanziari partecipativi, (iv) offrire al pubblico quote di capitale. ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016,  l’atto costitutivo e lo statuto di una srl innovativa devono essere redatti in modalità esclusivamente informatica: il Consiglio di Stato ha, tuttavia, ritenuto che l’esclusione della redazione per atto pubblico sia illegittima, in quanto in contrasto con l’art. 4, comma 10-bis del D.L. 3/2015 e con l’art. 11 della Direttiva 2009/101/CE (Consiglio di Stato sez. VI, 29/03/2021, n. 2643);

  • la deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica, a cui non sono soggette le startup innovative, con particolare riferimento alle penalizzazioni fiscali previste per le società di comodo;
  • la proroga del termine per la copertura delle perdite di oltre un terzo, che è posticipato al secondo esercizio successivo (e non al primo, come previsto nel codice civile);
  • il “Fail fast”: le startup possono concludere le loro attività con procedure più rapide e meno gravose (rientrano, infatti, tra i soggetti “non fallibili”).