deposito brevetti

La fase propedeutica al deposito di brevetti rappresenta il momento più delicato della procedura brevettuale, poiché può condizionarne l’esito finale.

L’iter brevettuale, infatti, prevede differenti passaggi mirati a ottenere il riconoscimento di diritti di proprietà industriale e una tutela legale forte del “trovato” o invenzione. Tale procedura, che si conclude positivamente solo con la concessione del brevetto, può durare anche alcuni anni.

Definizione di brevetto

Per la legislazione italiana il brevetto è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento di un’invenzione in un territorio e per un periodo ben determinato. Questo titolo consente di impedire ad altri soggetti di produrre, vendere o anche solo utilizzare l’invenzione senza autorizzazione del titolare.

Il sistema giuridico italiano (basato sul Codice della Proprietà Industriale – CPI) distingue i brevetti, più propriamente, in:

  • invenzioni, ovvero le soluzioni “di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale” (così, l’art. 45 CPI) e
  • modelli di utilità, cioè “i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti” (così, l’art. 82 CPI).

È importante ricordare che il soggetto che chiede il brevetto per invenzione industriale può presentare contemporaneamente una domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso la prima non fosse accolta (o lo fosse solo in parte).

Alla luce delle definizioni sopra riportate, è necessario – prima di depositare una domanda di brevetto o modello di utilità – esaminare il trovato (l’invenzione) e individuarne l’aspetto essenziale da tutelare, nonché le possibili varianti e/o sviluppi che si vuole, parimenti, proteggere.

Questa analisi risulta fondamentale. Con una domanda di brevetto, infatti, si può tutelare una sola invenzione, pertanto, l’esame delle soluzioni alternative è un passaggio chiave per evitare che il brevetto possa essere facilmente bypassato da concorrenti con semplici varianti.

Altro aspetto essenziale è, ovviamente, la verifica dell’effettiva novità del brevetto, come si vedrà meglio in seguito.

Quanto dura un brevetto

Il brevetto per invenzione dura 20 anni dalla data di deposito, mentre il brevetto per modello di utilità dura 10 anni dalla data di deposito.

Il brevetto non può essere rinnovato; pertanto, alla scadenza, l’oggetto del brevetto o della privativa industriale diventa di pubblico dominio (i.e. liberamente utilizzabile da chiunque).

Requisiti di brevettazione

Per poter procedere validamente con la domanda di deposito del brevetto è necessario verificare che l’invenzione che si vuole tutelare possegga i necessari requisiti di brevettabilità di cui al Codice della Proprietà Industriale (CPI), ovverosia:

  • novità: l’invenzione deve essere nuova rispetto allo “stato della tecnica”;
  • altezza inventiva: l’invenzione è il risultato di un’attività inventiva non scontata; per una persona esperta del ramo, la nuova soluzione non risultava in modo evidente dallo stato della tecnica;
  • applicabilità industriale: l’oggetto dell’invenzione deve poter essere fabbricato o utilizzo in campo industriale;
  • liceità: l’attuazione dell’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

Freedom to Operate (ricerca di anteriorità)

Il possesso dei requisiti di brevettabilità, e in particolare dei requisiti di novità e altezza inventiva, deve essere attentamente verificato prima del deposito di una domanda di brevetto. Ciò avviene attraverso un’analisi dello stato dell’arte e della letteratura scientifica e la verifica di tutto quello che è stato reso pubblico (nel mondo), prima del deposito, mediante divulgazione, descrizione, presentazione, utilizzo o attraverso qualsiasi altro mezzo e modalità.

Tramite una ricerca brevettuale su apposite banche dati nazionali o internazionali – pubbliche, private, gratuite o a pagamento – si può ottenere una visione quasi completa di un determinato settore e, di conseguenza, si può valutare l’effettiva libertà di rivendicare e utilizzare l’invenzione (“Freedom to Operate”).

Predivulgazione e nullità del brevetto

Una delle cause di nullità della domanda di brevetto è la predivulgazione.

Abbiamo già visto che l’art. 46 CPI stabilisce, come primo requisito di brevettazione, quello della novità: l‘invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica e non deve essere stata resa pubblica prima del deposito della domanda di brevetto. Diversamente, la domanda di brevetto andrebbe incontro all’inevitabile sanzione della nullità, con conseguente decadenza dell’iter brevettuale.

La predivulgazione consiste proprio nella pubblicazione, o anche solo nella comunicazione dell’invenzione a soggetti terzi, prima del deposito della domanda. Ciò avviene più frequentemente di quanto si possa pensare, ed è spesso dovuta a mancanza di attenzione e di conoscenza dei requisiti di brevettabilità.

La predivulgazione può avvenire tramite veri e propri articoli pubblicati su riviste scientifiche, con i quali vengono svelati particolari tecnici del trovato, o anche solo con la comunicazione di tali informazioni a partner e fornitori coinvolti dall’inventore nella fase di progettazione e sviluppo.

Da qui l’importanza di utilizzare “misure di segregazione” per tutelare sin dal subito le informazioni riservate o i veri e propri segreti industriali (artt. 98 e 99 CPI) che, successivamente, sussistendone le condizioni, potranno essere trasfusi in un vero e proprio brevetto.

Gli accordi di riservatezza

Nel corso del lungo iter di sviluppo dell’invenzione, è buona norma tutelare il proprio lavoro e il proprio investimento anche attraverso l’utilizzo dell’accordo di riservatezza (o Non Disclosure Agreement).

Per quanto esposto nel paragrafo che precede, risulta infatti evidente l’importanza di vincolare i soggetti coinvolti nel progetto di sviluppo (partner, fornitori di componenti, progettisti, ecc.) a precisi impegni di segretezza e non divulgazione delle informazioni di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento delle attività (prevedendo magari, in caso di violazione dell’accordo, anche il pagamento di penali contrattuali, fermo il risarcimento del maggior danno).

Tale strumento permette infatti di evitare la predivulgazione dell’invenzione e, di conseguenza, di pregiudicare la possibilità di depositare successivamente una valida domanda di brevetto.

Conclusioni

L’obiettivo della privativa brevettuale è quello di consentire al suo titolare – mediante un monopolio ventennale sull’invenzione – di raccogliere i frutti dei propri investimenti.

Come abbiamo visto, sin dalle prime fasi di sviluppo è necessario porre massima attenzione alla protezione delle informazioni che porteranno alla stesura della domanda di brevetto. Fase, questa, senz’altro cruciale per il successo del progetto e dell’intera procedura brevettuale.

L’inventore, per minimizzare i rischi derivanti da possibili “passi falsi”, è opportuno che si faccia assistere da un esperto del settore che possa coadiuvarlo nell’attuazione delle buone pratiche e delle corrette procedure di tutela.