Termini e condizioni e commerce

Per commercio elettronico (o e-commerce) si intende, in via generale, la commercializzazione di beni e servizi attraverso reti telematiche (es. internet), la distribuzione online di contenuti digitali e l’effettuazione per via elettronica di operazioni e transazioni commerciali (si veda, in proposito, la storica comunicazione della Commissione Europea n. 157 del 16 aprile 1997 che aveva fornito una prima definizione di commercio elettronico).

L’intero processo di vendita e di acquisto può esaurirsi on line e a distanza (nel qual caso, si parla di commercio elettronico “diretto”) oppure può concludersi in modo tradizionale, con l’invio fisico del prodotto o l’erogazione del servizio off line (c.d. commercio elettronico “indiretto”).

Qualora si acquistasse un ebook o un software, la transazione si concluderebbe con un flusso di bit dal server del venditore al dispositivo dell’acquirente. Viceversa, in caso di acquisto a distanza di un bene materiale saranno applicabili anche le disposizioni in materia di spedizioni e consegna di beni mobili.

Tipologie di commercio elettronico

La modalità di e-commerce più diffusa è sicuramente la vendita tramite piattaforme digitali (es. Amazon), ma il commercio elettronico è un universo pressoché infinito di forme di vendita e scambio di beni e servizi attraverso reti telematiche (formalizzate tramite form compilati su siti internet, attraverso moduli compilati e scambiati via e-mail, procedure di upload, mediante app da dispositivi mobili, e così via).

Un’importante distinzione, per quanto concerne la normativa applicabile al rapporto contrattuale sottostante, è dettata dalla tipologia di soggetti coinvolti nella transazione commerciale.

In particolare, ai fini del presente articolo, rileva menzionare la distinzione tra commercio elettronico “business-to-business” o B2B (ove la transazione è conclusa tra professionisti) e commercio elettronico “business-to-consumer” o B2C (ove la transazione è conclusa tra un professionista e un consumatore).

Ai sensi del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206):

  • per “professionista” (operatore business) si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (ovvero un suo intermediario);
  • per “consumatore”, invece, si intende la persona fisica che stipula il contratto per scopi personali, estranei all’eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale da questi svolta.

Pertanto, qualora venditore e acquirente siano entrambi professionisti e utilizzino una piattaforma online per la compravendita di beni o servizi, o comunque concludano il contratto mediante l’utilizzo di strumenti telematici (es. e-mail o altre forme di comunicazione), si avrà un “contratto Business to Business” (B2B); nel caso in cui il venditore sia un imprenditore o un professionista e l’acquirente sia un consumatore avremo invece un “contratto Business to Consumer” (B2C).

La distinzione sopra riportata è particolarmente rilevante, in quanto solo ai rapporti contrattuali che ricadono nell’e-commerce B2C si applica la normativa prevista dal Codice del Consumo, a maggior tutela della “parte debole” del contratto (ovvero, il consumatore).

Qualora una persona fisica effettui acquisti sia come professionista, sia come consumatore, ai fini dell’applicabilità o meno di tale ulteriore disciplina, diviene dirimente l’utilizzo specifico del bene acquistato (in altre parole, la sua destinazione nell’ambito dell’attività professionale dell’acquirente piuttosto che il suo utilizzo “domestico”).

Termini e condizioni di vendita.

Anche in ambito e-commerce, le condizioni generali di contratto (definite anche “termini e condizioni”) regolano i rapporti tra chi vende un prodotto o eroga un servizio e i suoi clienti.

Sono predisposte unilateralmente dal professionista ed escludono qualunque forma di negoziazione e/o trattativa privata con il cliente. Per tali ragioni, da un lato, devono essere dettagliate in modo adeguato per soddisfare le esigenze delle parti; dall’altro lato, devono rispettare le norme imperative previste dall’ordinamento giuridico per questa tipologia di clausole.

Considerata la specificità della normativa a tutela del consumatore, nel caso in cui un operatore intenda offrire i propri beni e servizi tramite piattaforma e-commerce, è quantomai opportuno valutare attentamente le diverse tipologie di utenti cui ci si rivolge, prevedendo, in particolare, distinte condizioni generali di contratto a seconda che l’utente sia un professionista o un consumatore.

Occorrerà inoltre attenersi alle discipline particolari dettate in relazione a particolari categorie di prodotti o servizi (si pensi, ad esempio, in materia di alimenti, farmaci, servizi turistici, servizi assicurativi, e così via), richiamandole espressamente nei termini e nelle condizioni contrattuali.

Requisiti del commercio elettronico: normativa applicabile

Per la corretta predisposizione di condizioni generali occorre rispettare la normativa generale dettata dal Codice Civile e la disciplina specifica prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 (relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione), che ha recepito la normativa europea riguardante il commercio elettronico.

Va anzitutto ricordato quanto disposto dall’art. 1341 Cod. Civ.:

  • comma 1: “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro se, al momento della conclusione del contratto, questi ne aveva conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza utilizzando l’ordinaria diligenza”.

È pertanto necessario che i termini e condizioni di vendita siano chiaramente visibili e consultabili dagli utenti prima della conclusione del contratto. Diversamente, non potranno essere opposti all’acquirente, con inevitabile rischio di contenziosi e contestazioni in merito alla disciplina specifica da applicare al rapporto contrattuale;

  • comma 2: “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

Si tratta delle c.d. “clausole vessatorie”, disposizioni contrattuali che determinano un più o meno significativo squilibrio tra le parti in termini di diritti e obblighi. Per questa ragione, l’ordinamento prescrive la necessità di un’apposita e specifica accettazione da parte del soggetto che non le ha predisposte, ma le ha, per così dire, “subite”. Se non fossero approvate specificamente, le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto non sarebbero valide ed efficaci.

A tutti coloro che operano nel campo del commercio elettronico, trova inoltre applicazione il D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, indipendentemente dal fatto che i clienti finali siano o meno consumatori.

La disciplina in questione prevede, anzitutto, il contenuto minimo che deve avere un “negozio virtuale” (sito o app), stabilendo l’obbligo di rendere facilmente accessibili ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti (in modo diretto e permanente) una serie di informazioni finalizzate a identificare chiaramente il titolare e a rendere possibile una comunicazione diretta ed efficace con questi (ad esempio, sul sito dovranno essere indicate la denominazione dell’imprenditore o del professionista, la sua sede legale, il numero di partita iva, l’iscrizione a determinati registri, e così via).

Sviluppando la previsione generale del Codice Civile, il richiamato decreto legislativo stabilisce inoltre che le condizioni generali di vendita siano trasparenti, chiare e comprensibili e rese conoscibili dai potenziali clienti prima dell’acquisto di prodotti o dell’adesione ai servizi proposti (art. 10: “Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione”).

Ciò significa che le condizioni generali dovranno essere rese disponibili sulla pagina web o nell’app e che la loro consultazione dovrà essere un passaggio obbligato prima dell’invio della conferma d’ordine.

Il venditore deve inoltre fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, sempre prima dell’inoltro dell’ordine, una serie di ulteriori informazioni dirette alla conclusione del contratto di e-commerce, indicando, ad esempio, le varie fasi da eseguire per la conclusione del contratto, le modalità attraverso le quali potrà essere eventualmente modificato l’ordine e, ottenuta una copia del contratto concluso, gli strumenti di composizione delle controversie.

Dato che i contratti di e-commerce sono sostanzialmente contratti a distanza predisposti unilateralmente e conclusi in un ambiente virtuale tramite conferma d’ordine, la normativa disciplina puntualmente il momento della conclusione del contratto.

In particolare, tra gli adempimenti previsti in capo al venditore: questi deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta d’ordine, riepilogando le condizioni generali di vendita, le condizioni particolari applicate, le informazioni sulle caratteristiche del bene, l’indicazione del prezzo, dei mezzi di pagamento e del diritto di recesso (cfr. art. 13 del D.Lgs. 70/2003).

La comunicazione dell’avvenuta ricezione dell’accettazione costituisce, dunque, il momento di conclusione del contratto telematico.

Nel caso in cui il cliente sia un consumatore, occorrerà prestare attenzione al fatto che le Condizioni generali di vendita rispettino e non violino le previsioni inderogabili contenute del Codice del Consumo, che, tra l’altro, prevede:

(i) obblighi informativi più stringenti in capo al venditore, titolare del sito o app;

(ii) il diritto di recesso del consumatore da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza necessità di specificare il motivo, entro il termine di 14 giorni lavorativi; di tale diritto di recesso deve essere data specifica informativa (in difetto, così come nel caso di informazioni sbagliate e non conformi alla normativa, il termine per l’esercizio del recesso sale a 1 anno e 14 giorni);

(iii) la nullità di alcune condizioni generali considerate in ogni caso “abusive”, ancorché specificamente approvate dal consumatore (per esempio, quelle che prevedono un foro per le controversie diverso da quello di residenza del consumatore);

(iv) una speciale garanzia di due anni del venditore/produttore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Informativa privacy e compliance al GDPR

Non da ultimo, dovrà essere prestata particolare attenzione all’informativa privacy, che dovrà essere predisposta in modo chiaro e completo secondo i principi dettati dal GDPR (Regolamento 2016/679). Un’informativa incompleta o inadeguata potrebbe esporre il titolare del sito o dell’app a rilevanti sanzioni economiche da parte del Garante privacy, nonché a richieste di risarcimento danni.

Il sito di e-commerce dovrà inoltre bloccare preventivamente qualsiasi attività di tracciamento che non sia univocamente confermata da parte dell’utente. Questi, adeguatamente informato tramite apposita policy, deve infatti essere messo nelle condizioni di decidere quali cookies possono rimanere attivi e quali no.

Questa è la legge per i siti web.